Chi deve emettere la fattura elettronica in Italia?
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, sia B2B sia B2C. L'obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909-928) e riguarda tutte le fatture emesse a partire da quella data.
Fino al 2024 i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge 190/2014) erano in gran parte esonerati. L'art. 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha eliminato l'esonero in due fasi:
- dal 1° luglio 2022, per chi nell'anno precedente aveva superato 25.000 € di ricavi o compensi;
- dal 1° gennaio 2024, per tutti gli altri forfettari, senza più soglia di fatturato.
Restano fuori dall'obbligo generale alcune categorie minori (es. piccoli produttori agricoli in regime di esonero); per le fatture verso l'estero si usa il file XML se il cliente è identificato ai fini IVA in Italia, altrimenti si può emettere in altro formato, salva la comunicazione dei dati.
Cosa deve contenere ogni fattura secondo l'art. 21 del DPR 633/1972?
L'art. 21 del DPR 633/1972 elenca gli elementi obbligatori della fattura ordinaria. Il file FatturaPA riproduce tutti questi campi in formato strutturato.
| Elemento | Riferimento | Note |
|---|---|---|
| Data di emissione | art. 21, c. 2, lett. a) | Data in cui il documento viene generato/trasmesso |
| Numero progressivo univoco | art. 21, c. 2, lett. b) | Deve identificare la fattura in modo univoco, tipicamente per anno |
| Dati del cedente/prestatore | art. 21, c. 2, lett. c) | Denominazione o nome e cognome, indirizzo |
| Partita IVA del cedente/prestatore | art. 21, c. 2, lett. c) | |
| Dati del cessionario/committente | art. 21, c. 2, lett. e) | Denominazione o nome e cognome, indirizzo |
| Partita IVA o codice fiscale del cliente | art. 21, c. 2, lett. f) | Per i privati italiani serve il codice fiscale |
| Natura, qualità e quantità dei beni/servizi | art. 21, c. 2, lett. g) | Descrizione dell'operazione |
| Data dell'operazione, se diversa dall'emissione | art. 21, c. 2, lett. g-bis) | Rilevante per l'IVA per cassa/competenza |
| Corrispettivi e altri dati per la base imponibile | art. 21, c. 2, lett. h) | |
| Aliquota, ammontare dell'imposta e imponibile | art. 21, c. 2, lett. l) | Con arrotondamento al centesimo di euro |
| Annotazione per operazioni non imponibili/esenti | art. 21, c. 6, c. 6-bis | Con la norma di riferimento (es. art. 41 DL 331/1993, art. 17 c. 6, art. 7-ter) |
Entro quanto tempo va emessa la fattura? I 12 giorni e la fattura differita
La regola generale (art. 21, c. 4, DPR 633/1972) è che la fattura va emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (cioè dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del corrispettivo per i servizi).
Esistono deroghe per la fattura differita:
- per le cessioni di beni accompagnate da documento di trasporto (DDT) verso lo stesso soggetto, si può emettere un'unica fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna (art. 21, c. 4, lett. a);
- per alcune prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (anche una proforma, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate), si applica la stessa regola del giorno 15 del mese successivo.
In pratica, DDT o più prestazioni allo stesso cliente nel mese possono confluire in un'unica fattura differita, invece di 12 giorni per ogni operazione.
Cos'è la fattura semplificata e quando si può usare (art. 21-bis)?
Per operazioni di importo complessivo non superiore a 400 € (soglia elevata dai 100 € originari con il decreto ministeriale 10 maggio 2019), l'art. 21-bis del DPR 633/1972 consente un contenuto ridotto:
- data di emissione e numero progressivo;
- dati identificativi del cedente/prestatore, partita IVA;
- identificazione del cliente (basta il codice fiscale o partita IVA, senza indirizzo completo);
- descrizione dei beni/servizi;
- corrispettivo complessivo e imposta incorporata (o i dati per calcolarla).
È ammessa anche per le note di variazione, indipendentemente dall'importo. Non è utilizzabile per le cessioni intracomunitarie (art. 41, comma 1, DL 331/1993) né per le operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. a), DPR 633/1972.
Dal 1° gennaio 2025 il limite di 400 € non si applica ai forfettari, che possono emettere fattura semplificata anche per importi superiori (D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della direttiva UE 2020/285 sulle piccole imprese); per le partite IVA in regime ordinario il limite resta invariato.
Come funzionano la nota di credito e la nota di debito (art. 26)?
L'art. 26 del DPR 633/1972 disciplina le variazioni dell'imponibile o dell'imposta dopo l'emissione della fattura originaria:
- variazione in aumento (nota di debito): obbligatoria ogni volta che, per qualsiasi motivo, imponibile o imposta aumentano rispetto alla fattura originaria; nessun termine specifico previsto dalla norma;
- variazione in diminuzione (nota di credito): facoltativa, per annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, abbuoni/sconti pattuiti o errori di fatturazione; se la variazione dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti, non può essere emessa oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria (comma 3). Il limite temporale non si applica invece alle variazioni per procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose (comma 3-bis).
La fattura proforma ha valore fiscale?
La fattura proforma non è un documento previsto dal DPR 633/1972: riporta gli stessi dati di una fattura ma non ha valore fiscale né contabile, non genera obbligo IVA, non va registrata nei registri IVA e non si trasmette al Sistema di Interscambio. Serve solo a scopo informativo o commerciale, ad esempio per anticipare l'importo dovuto prima della fattura definitiva o per una richiesta di pagamento anticipato.
Cos'è il formato FatturaPA e come funziona il Sistema di Interscambio (SdI)?
Tutte le fatture elettroniche italiane devono rispettare il tracciato FatturaPA, un file XML con struttura e campi fissati dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate. Il file non va inviato direttamente al cliente: passa obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma pubblica gestita dall'Agenzia delle Entrate che riceve il file, ne controlla il formato e i dati fiscali minimi, e lo recapita al destinatario.
Il recapito avviene tramite:
- il codice destinatario, un codice a 7 caratteri fornito dal proprio software gestionale o richiesto in Agenzia delle Entrate ("0000000" per i privati identificati senza codice attivo);
- oppure la PEC del destinatario, usata quando non è disponibile un codice destinatario attivo.
Per inviare o ricevere fatture tramite SdI occorre un canale accreditato (SdiCoop, SdiFTP o l'indirizzo PEC dedicato sdi01@pec.fatturapa.it) oppure un intermediario/software che gestisca l'invio per conto dell'utente.
Quando si applica l'imposta di bollo da 2 € sulle fatture esenti?
Sulle fatture (anche elettroniche) che documentano operazioni non imponibili, non soggette o esenti da IVA e il cui importo supera 77,47 €, è dovuta l'imposta di bollo di 2 €, assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e dell'art. 12-novies del DL 34/2019. Nel file XML questo si indica valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale". Restano escluse alcune tipologie di documento e alcuni regimi speciali.
Checklist prima di emettere una fattura in Italia
- Numero progressivo univoco e data di emissione corretti.
- Dati completi di cedente e cliente, con partita IVA o codice fiscale validi.
- Aliquota IVA corretta (22%, 10%, 5%, 4% o natura dell'esenzione con norma di riferimento).
- Rispetto del termine di 12 giorni, oppure requisiti della fattura differita (DDT o documentazione idonea) rispettati.
- Codice destinatario o PEC del cliente presenti, per l'invio tramite SdI.
- Verifica se serve l'imposta di bollo da 2 € (operazione esente/non imponibile oltre 77,47 €).
- Se il cliente è forfettario o l'operazione è esente, indicazione della norma corretta in fattura.
- Fattura proforma mai usata al posto della fattura fiscale definitiva.